TASI

Ultima modifica 28 marzo 2024

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Imposte

A decorrere dall’anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Le informazioni sottostanti sono utili in caso di ravvedimento TASI per l'anno 2019.

Chi deve e chi non deve pagare

La Legge n° 147/2013 ha istituito con decorrenza  dal primo gennaio 2014 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) delegando ai comuni la sua regolamentazione sia in merito alle fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione sia le modalità di versamento e l’eventuale introduzione di agevolazioni riferibili all’abitazione principale e unità ad esse assimiliate. Dall'anno 2016 il regime del tributo ha subito variazioni significative in quanto sono state introdotte dalla Legge n. 208/2015 esclusioni inerenti gli alloggi qualificati come abitazione principale (comprese le relative pertinenze) e gli alloggi assimilati all'abitazione principale.
Sulla base della novità introdotta dalla citata Legge n. 208/2015 la TASI resta applicabile nel Comune di Moncalvo relativamente alle sole fattispecie di seguito elencate:
- fabbricati rurali ad uso strumentale (qualora l'immobile sia detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati.

Come si calcola la TASI
Per i fabbricati ai quali si applicano le aliquote del 2 per mille oppure dello 0,5 per mille:
R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)
Valore Imponibile:
R.C. x 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)
R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
R.C. X 65 (categorie catastali D)
R.C. x 55 (categoria catastale C/1)
Tributo annuo = Valore Imponibile x aliquota corrispondente

Qualora l’immobile sia occupato/detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (eventualità che può presentarsi per i soli fabbricati rurali strumentali concessi in affitto), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore.

Quando e come si paga
Il versamento della TASI si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate:
- entro il 16 giugno si versa la prima rata, oppure l’intera imposta annua;
- entro il 16 dicembre si versa il saldo.
E’ facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il 16 giugno l'intera somma annuale.

L’importo TASI dovuto per il Comune di Moncalvo deve essere versato in autoliquidazione con la seguente modalità:
Modello F24
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:
3959 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3961 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella “sezione IMU e altri tributi locali”.
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate. Le istruzioni sono riportate nelle avvertenze per la compilazione del modello F24.
Bollettino postale
Può essere ritirato presso gli uffici postali.

Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori.
Per evitare che vengano applicate dall'Ufficio sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l'Ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può, quindi, versare tardivamente l'imposta dovuta,  utilizzando la procedura prevista dal "ravvedimento operoso".

Informazioni specifiche:

Aliquote anno 2019

Aliquota 2 per mille per:
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota 0,5 per mille per:
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Aliquota zero per mille per:
altre tipolgie di immobili.

Per maggiori dettagli si rimanda alla delibera C.C. n. 4 in data 21/02/2019 con la quale sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote deliberate per l'anno 2018.

Calcolo online e stampa F24
Per calcolare la TASI dovuta accedi al "calcolo IMU e TASI" di Anutel:

Dove Rivolgersi:Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:

Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.

Riferimenti Normativi Locali:

Regolamento TASI (DCC 38 del 21/07/2014)

Collegamenti:

Documenti allegati:

Tasi 2019 DCC 4/2019
18-10-2021

Allegato formato pdf


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