Ravvedimento Operoso
Ultima modifica 28 marzo 2024
Di cosa si tratta
Il ravvedimento operoso, regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni, è lo strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la sua posizione tributaria in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dei tributi dovuti.
Grazie al ravvedimento i contribuenti possono rimediare spontaneamente alla violazione, applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati sulla base del tasso di interesse legale, senza dover incorrere a sanzioni più pesanti elevate a seguito dell’attività di accertamento del Comune.
Per il ravvedimento operoso si applicano le disposizioni cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, modificato dall’art. 10-bis, D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019.
Dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della Legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019, con l’abrogazione del comma 1bis, art. 1, D.Lgs. n. 472/1997, tutti i tributi comunali godono del ravvedimento cosiddetto “lunghissimo”, pertanto, nel caso in cui vengano versati oltre il termine ordinario, e sempre che il comune non abbia già avviato l’azione di accertamento, il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30% calcolando e versando contestualmente al tributo la misura sanzionatoria prevista, che risulta articolata sulla base del periodo di applicazione. Le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 124/2019.
La sanzione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è ridotta:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. In sede di versamento l’importo totale deve essere inglobato con il tributo dovuto. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento.
Interessi da calcolare
Gli interessi vanno calcolati (sull’imposta dovuta, al netto delle sanzioni) in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione.
Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d'interesse:
0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
5,00% annuo dal 01/01/2023
Modalità di versamento
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello, indicando correttamente i codici.
Per altre modalità di pagamento contattare l'Ufficio Tributi.
Una volta regolarizzato il versamento occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento, utilizzando l'apposito modello (in allegato) al quale dovrà essere unita la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento comprendente l'applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (Responsabile Antonella Selva)
Piazza Buronzo 2 - 14036 Moncalvo (AT)
tel. 0141-917505 int. 4
peo: tributi@comune.moncalvo.at.it
pec: protocollo.moncalvo@pec.it
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. N. 472 del 1997 (art. 13)
D.L. 124/2019
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