Descrizione
Con nota del 23 gennaio 2026, i Servizi Elettorali ricordano che la legge n. 459/2001, come modificata dalla legge n. 165/2017, prevede che gli elettori temporaneamente all'estero possano optare per il voto per corrispondenza, inviando la relativa richiesta direttamente al Comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno precedente la data della votazione (nel caso di specie, entro il 18 febbraio 2026), così da consentire la tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno.
L'opzione può essere trasmessa per posta ordinaria, posta elettronica anche non certificata oppure consegnata a mano, anche tramite terzi. La dichiarazione, redatta su carta libera e corredata da copia di un documento di identità valido, deve indicare l'indirizzo estero di recapito del plico elettorale e contenere un'autocertificazione, resa i sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 - bis.
La richiesta formale consente ai Comuni di acquisire notizia della temporanea presenza all'estero degli elettori, aggiornare l'indirizzo di spedizione e procedere alla cancellazione dei nominativi dalle liste sezionali utilizzate per la consultazione.
Il requisito della permanenza all'estero per un periodo minimo di tre mesi, comprensivo della data del voto, si considera soddisfatto anche se l'elettore non si trova ancora all'estero al momento della domanda, purchè dichiari che il periodo previsto includa la data della consultazione, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto e la regolarità del procedimento.
Si rende quindi disponibile un modello di opzione in formato PDF, utilizzabile da tutti gli aventi diritto, comprese le categorie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 - bis; restano valide anche le richieste presentate con modelli diversi, se conformi alla normativa. I Comuni devono rispettare rigorosamente il termine di trasmissione delle opzioni, poichè da esso dipendono le successive comunicazioni al Ministero degli Affari Esteri per l'invio dei plichi.
Il requisito dei tre mesi non è richiesto per i familiari conviventi. Possono inoltre esercitare l'opzione gli elettori temporaneamente all'estero per lavoro, studio, cure mediche o servizio civile.
Per il personale delle Forze Armate e di Polizia e per altre categorie previste dalla legge sono stabilite specifiche modalità organizzative di voto, definite da apposita intesa tra i Ministeri competenti; in tali casi, le opzioni possono prevenire ai Comuni anche tramite Uffici Consolari o Comandi militari.
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Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2026, 10:41