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IMU 2019

Last update 28 March 2024

Chi deve e chi non deve pagare

Anche per l'anno 2019 l'Imposta Municipale Propria (IMU) non è dovuta per le seguenti fattispecie:
- abitazione principale e pertinenze  (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), purché l’abitazione principale non sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);
- casa coniugale e relative pertinenze assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Questa tipologia è soggetta al pagamento della TASI;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. Questa tipologia è soggetta al pagamento della TASI.

L'imposta è dovuta per tutti quegli immobili che non rientrano nelle casistiche sopra riportate e la cui elencazione è meglio descritta nella sezione “Informazioni specifiche” di questa pagina, con il dettaglio delle aliquote per l'anno corrente.

Per le analisi di dettaglio si rimanda, in ogni caso, alle norme che regolano l’IMU, al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) a alla Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019 con la quale sono state confermate per il 2019 le aliquote d’imposta già deliberate per l’anno 2018.

Come calcolarla
Il valore imponibile, al quale devono essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per la determinazione dell’imposta, si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d’immobile che deve essere tassato. Per la definizione degli immobili si rimanda alle norme specifiche.
Fabbricati
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è dato dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento (Rendita Catastale x 1,05 = R.C. rivalutata), alla quale si deve applicare il moltiplicatore previsto per la specifica categoria, pertanto:
R.C. rivalutata x 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)
R.C. rivalutata x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
R.C. rivalutata x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
R.C. rivalutata X 65 (categorie catastali D)
R.C. rivalutata x 55 (categoria catastale C/1)
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
Aree edificabili
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.
Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. 
Per i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, si applica, dal 2016, l'esenzione disposta dall'art. 1, comma 13, lettera a), Legge n. 208/2015.

Riduzioni di legge
- Per gli alloggi concessi in comodato d'uso ad un parente entro il primo grado del soggetto passivo, è prevista, dal 2016, la riduzione del 50% base imponibile se sono soddisfatti particolari requisiti definiti dall'articolo 1, comma 10, lettera b), Legge n. 208/2015. Per saperne di più, consultare il documento sulla riduzione della base imponibile IMU per comodato, riportato tra gli allegati.
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, si applica la riduzione del 50% della base imponibile. La sussistenza del requisito di interesse storico o artistico del fabbricato va dichiarata con la dichiarazione IMU (se non già precedentemente effettuato in ambito ICI).
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione del 50% della base imponibile.  Come previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, per il riconoscimento  dell’inagibilità o dell’inabitabilità il proprietario presenta dichiarazione sostitutiva con allegata documentazione fotografica e perizia a firma di un tecnico abilitato. Sarà compito dell’ufficio tecnico comunale accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Agevolazioni

A decorrere al 1° gennaio 2017, come da D.C.C. n. 5 del 30/03/2017, è prevista un’aliquota ridotta per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella), che la utilizzano come abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica).

Quando e come si paga
L’imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell’imposta annua dovuta.
La prima rata va versata entro il 16 giugno, la seconda rata va versata entro il 16 dicembre.
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).
Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

In base all’art. 14 del Regolamento Comunale per l’IMU non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 5,00 di imposta annua.

Modalità versamento
Per il versamento dell'IMU si utilizza il modello F24, che è esente da commissioni, o, in alternativa, l'apposito bollettino postale.
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate. Le istruzioni sono riportate nelle avvertenze per la compilazione del modello F24.
Codici da utilizzare per il versamento IMU con modello F24
Codice Comune: F336
Codici tributo:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3914: IMU terreni agricoli Comune
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille.

Per i cittadini residenti all'estero il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Moncalvo dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT11 H076 0110 3000 0001 0114 148
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Nel caso il versamento sia a favore dello Stato per immobili appartenenti al gruppo catastale D, la quota d'imposta di competenza statale dovrà essere versata con bonifico a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Anche nel caso di bonifico a favore dello Stato dovranno essere indicate le medesime causali sopra riportate.
Sia per il bonifico a favore del Comune sia per l'eventuale bonifico a favore dello Stato, la copia delle operazioni di versamento dovrà essere inviata all’Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, per i successivi controlli, con le seguenti modalità:
fax: 00390141917352
mail: info@comune.moncalvo.at.it

Informazioni specifiche:

ALIQUOTE IMU 2019
(Approvate con Delibera CC 3 del 21/02/2019 - allegata a fondo pagina)

Aliquota 4 per mille:
- Abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Detrazione di 200,00 euro annui rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartiti in parti uguali tra i soggetti proprietari che l'abitano.

Aliquota 6,6 per mille:
- Unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado (per i requisiti vedere sotto il dettaglio).

Aliquota 8,6 per mille:
- Terreni agricoli
- Aree edificabili 
- Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti

Requisiti per il riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata al 6,6 per mille:
- L’unità immobiliare deve essere concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado  e in linea collaterale fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente e vi  dimorano abitualmente;
- Il riconoscimento dell’aliquota agevolata decorre dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici di residenza, all’indirizzo dell’immobile concesso in comodato;
- E' irrilevante il numero delle unità abitative posseduti dal comodante;
- L’agevolazione si applica alle abitazioni di qualsiasi categoria catastale e alle pertinenze nei limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 e C/7.

Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata è necessario presentare apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato in fondo pagina.  La dichiarazione, corredata di copia di documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata all’Ufficio Tributi (Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo AT) a mano oppure per posta elettronica all’indirizzo info@comune.moncalvo.at.it entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. 

Calcolo online e stampa F24
Per calcolare l'IMU dovuta accedi al "calcolo IUC 2019" di Anutel:

Dove Rivolgersi:Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:

D.L. 201/2011
Legge 147/2013
Legge 208/2015

Riferimenti Normativi Locali:

Regolamento IMU - approvato con DCC n. 36 del 21/07/2014 (valido fino al 31/12/2016)
Regolamento IMU - approvato con DCC n. 4 del 30/03/2017 (valido fino al 31/12/2018)
Regolamento IMU - approvato con DCC n. 2 del 21/02/2019 (valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

Collegamenti:

Documenti allegati:
 

Riduzione base imponibile IMU per comodato
18-10-2021

Attachment format pdf

Aliquote IMU 2019 (DCC 3 del 21/02/2019)
18-10-2021

Attachment format pdf

Dichiarazione per il riconoscimento dell'aliquota agevolata agevolata
18-10-2021

Attachment format pdf


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