Follow us on
Search

IMU 2020

Last update 28 March 2024

Subjects :
Imposte

IMU anno 2020

A decorrere dall’anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito l’imposta unica comunale (IUC), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l’imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Aliquote IMU anno 2020
Con deliberazione del Consiglio Comune n. 47 del 30  settembre 2020, pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 ottobre 2020, sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2020, di seguito dettagliate:

Aliquota 4,0 per mille:
Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; si applica la detrazione di euro 200 prevista al comma 749, art. 1, Legge 160/2019. 

Aliquota 6,6 per mille:
- Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella); per i requisiti vedere quanto riportato più avanti.

Aliquota 2,0 per mille:
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione  e che non siano in ogni caso locati

Aliquota 0,5 per mille:
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133

Aliquota 8,6 per mille:
- Terreni agricoli
- Aree edificabili 
- Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti.

Chi deve pagare l’IMU

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice ( se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

Aliquota IMU agevolata del 6,6 per mille
Come previsto all’art. 16, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato icon deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30 settembre 2020, le condizioni, le modalità di applicazione e gli adempimenti necessari per il riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata del 6,6 per mille, sono i seguenti:
1) l’unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica  e la dimora abituale presso la stessa;
2) l’agevolazione decorre dalla data di inizio della concessione, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione  del  conduttore  nei registri anagrafici di residenza all’indirizzo dell’immobile concesso in comodato,  ovvero dal 1° gennaio dell’anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere;
3) per poter beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente  tenuto a dichiarare la cessazione delle  condizioni  che  hanno  determinato  l’agevolazione,  negli   stessi  tempi sopra  previsti. 

Il modulo di dichiarazione è allegato a fondo pagina.

Calcolo dell’imposta e versamenti
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
In caso di immobili venduti nel 2019, il contribuente che nel 2020 non ha più proprietà a Moncalvo, non è tenuto al versamento dell'IMU.
In caso di immobili acquistati nel 2020, il versamento della rata di acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate nel 2019.

Applicativo per il calcolo dell'IMU, stampa F24, oppure pagamento on line:
Calcolo IMU 2020

Esenzioni IMU 2020 per il settore turistico a seguito emergenza covid-19
Con l’art. 177, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 19/05/2020, è stato disposto che, per l'anno 2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, non è dovuta la prima   rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con l'art. 78, comma 1, lett. b), del D.L. n. 104 del 14/08/2020, è stabilito che per l'anno 2020, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

Modalità versamento (invariate rispetto agli anni precedenti)
Per il versamento dell'IMU si utilizza il modello F24, che è esente da commissioni, o, in alternativa, l'apposito bollettino postale.
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate. Le istruzioni sono riportate nelle avvertenze per la compilazione del modello F24.
Codici da utilizzare per il versamento IMU con modello F24
Codice Comune: F336
Codici tributo:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3913: IMU fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
3914: IMU terreni agricoli Comune
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce).

Per i cittadini residenti all'estero il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Moncalvo dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT11 H076 0110 3000 0001 0114 148
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Nel caso il versamento sia a favore dello Stato per immobili appartenenti al gruppo catastale D, la quota d'imposta di competenza statale dovrà essere versata con bonifico a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Anche nel caso di bonifico a favore dello Stato dovranno essere indicate le medesime causali sopra riportate.
Sia per il bonifico a favore del Comune sia per l'eventuale bonifico a favore dello Stato, la copia delle operazioni di versamento dovrà essere inviata all’Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, per i successivi controlli, con le seguenti modalità:
fax: 00390141917352
mail: tributi@comune.moncalvo.at.it

Cittadini Italiani residenti all’estero, pensionati nei paaesi di residenza
Non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale, e di conseguenza l’esclusione da IMU, per cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli
L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.

Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve ora essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Esenzione per immobili concessi in comodato d'uso gratuito (art. 15 Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 46/2020)
Ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. e) della Legge n. 160/2019, sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, registrato, al Comune di Moncalvo o ad altro ente territoriale ed utilizzati  concretamente per le rispettive attività istituzionali, purchè iscritti in categoria catastale conforme alla tipologia di attività svolta dall’ente;
- gli immobili dati in  comodato d’uso gratuito, registrato, ad un ente non commerciale e utilizzati  concretamente ed esclusivamente per l’esercizio delle attività previste dallo statuto dell’ente, svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione, purchè iscritti in categoria catastale conforme alla tipologia di attività prevista dallo statuto dell’ente.

Immobili già soggetti a TASI
i seguenti immobili che fino al 2019 erano soggetti al pagamento della TASI sono ora soggetti a IMU con applicazione delle seguenti aliquote:
1) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - aliquota IMU 2020: 2 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133 - aliquota IMU 2020: 0,5 per mille.

Per maggiori informazioni relative all'IMU anno 2020 consultare il Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 46/2020.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell’anno di imposta 2020 è il 30 giugno dell’anno successivo, mentre per la variazioni del 2018 e 2019 è il 31 dicembre dell’anno successivo.

Ravvedimento operoso
Nel caso in cui l'ufficio non abbia ancora accertato una violazione e non abbia ancora attivato altre  attività  amministrative  di  accertamento, il contribuente può avvelersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la propira posizione debitoria, pagando, unitamente all'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Dal 25  dicembre  2019,  data  di  entrata  in  vigore  della  Legge  n.  157/2019  di  conversione  del  D.L.  n. 124/2019, con l’abrogazione del comma 1bis, art. 1, D.Lgs. n. 472/1997, tutti i tributi comunali godono del  ravvedimento  cosiddetto  “lunghissimo”,  pertanto,  nel  caso  in  cui  vengano  versati  oltre  il  termine ordinario, e sempre che il comune non abbia già avviato l’azione di accertamento, il contribuente potrà evitare  la  sanzione  piena  del  30%  calcolando  e  versando  contestualmente  al  tributo  la  misura sanzionatoria prevista, che risulta articolata sulla base del periodo di applicazione. Le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 124/2019.

Per il calcolo on line del ravvedimento si rimanda all'applicativo "Calcolo IMU 2020" (dopo aver cliccato su "vai al calcolo IMU", accedere al calcolo del ravvedimento operoso, in alto a destra). In alternativa utilizzare il prospetto di calcolo allegato a fondo pagina.

Per maggiori informazioni, oltre alla normativa di legge, consultare il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Moncalvo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Collegamenti:
Aliquote IMU anno 2020
(approvate con deliberazione del C.C. n. 47 del 30 settembre 2020, pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 ottobre 2020)
Regolamento per l'applicazione dell'IMU - Legge n. 160/2019
(approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 30 settembre 2020 e pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 ottobre 2020)
Regolamento Generale delle Entrate Comunali
(approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30 aprile 2020)
Modelli di versamento F24 - Errori di compilazione o digitazione codici

Riferimenti Normativi:
Legge n. 160/2019
D.L. n. 34/2020
D.L. 104/2020

Documenti allegati:

Prospetto di calcolo per ravvedimento operoso
18-10-2021

Attachment format pdf

Comunicazione per riconoscimento aliquota agevolata 6,6 per mille (D.C.C. n. 47/2020)
18-10-2021

Attachment format pdf


How clear is the information on this page?

Thank you, your opinion will help us improve the service!

What were your favorite aspects?
1/2
Where did you encounter the most difficulties?
1/2
Do you want to add more details?
2/2
Please enter up to 200 characters
It is necessary to verify that you are not a robot